Con l'ordinanza n. 2274 del 4 febbraio 2026, la Cassazione civile ha ribadito un importante principio di diritto in merito alla proponibilità di una domanda riconvenzionale da parte del creditore opposto.
In sintesi:
In sintesi: L'opposto, attore in senso sostanziale, può articolare riconvenzionali purché connesse alla stessa controversia.
Consulta il testo della sentenza.
https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260204/snciv@s10@a2026@n02274@tO.clean.pdf