Con comunicato del Consiglio Nazionale Forense pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 2026 è stata resa nota la modifica dell’art. 25-bis del Codice deontologico forense, in materia di equo compenso.
Il nuovo testo circoscrive l’ambito di applicazione delle sanzioni disciplinari, precisando che la violazione dei parametri sull'equo compenso si configura esclusivamente nei rapporti professionali regolati da convenzioni con determinati committenti "forti": tra questi rientrano banche, assicurazioni, imprese con oltre 50 dipendenti o ricavi superiori a 10 milioni di euro, nonché la Pubblica Amministrazione (con espressa esclusione degli agenti della riscossione).
È stato, inoltre, introdotto un terzo comma che esclude esplicitamente dall'applicazione di tali divieti — e dai relativi obblighi informativi — le prestazioni rese in favore di soggetti diversi da quelli sopra indicati. Restano invariate le sanzioni previste: censura per la pattuizione di compensi non equi e avvertimento per l'omessa informativa scritta ove dovuta.
Consulta il testo in G.U.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/02/05/29/sg/pdf