Con la recente ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha stabilito che un licenziamento comunicato tramite e-mail ordinaria è valido, anche qualora il contratto collettivo di riferimento preveda l’obbligo di utilizzare la PEC o la raccomandata.
Nel caso esaminato, un lavoratore aveva impugnato il recesso datoriale sostenendo la sua nullità, poiché l’art. 79 del CCNL Legno e Arredamento imponeva la comunicazione delle sanzioni disciplinari tramite “raccomandata a.r., raccomandata a mano o posta elettronica certificata”.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, operando una distinzione cruciale:
Poiché il licenziamento è un atto recettizio e il lavoratore aveva pacificamente ricevuto la comunicazione (tanto da averla impugnata), l’atto ha raggiunto il suo scopo. L’inosservanza delle modalità di invio previste dal CCNL non incide quindi sulla validità del recesso, se il requisito legale della forma scritta e il principio del raggiungimento dello scopo sono soddisfatti.