Licenziamento via e-mail ordinaria: la Cassazione chiarisce che la validità del recesso dipende dalla forma scritta dell’atto e non dal mezzo utilizzato per la sua trasmissione. Analisi dell’ordinanza n. 13731/2026 e delle implicazioni per dator

Licenziamento via e-mail ordinaria: la Cassazione fa chiarezza tra forma dell’atto e modalità di comunicazione.

Con la recente ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha stabilito che un licenziamento comunicato tramite e-mail ordinaria è valido, anche qualora il contratto collettivo di riferimento preveda l’obbligo di utilizzare la PEC o la raccomandata.

Nel caso esaminato, un lavoratore aveva impugnato il recesso datoriale sostenendo la sua nullità, poiché l’art. 79 del CCNL Legno e Arredamento imponeva la comunicazione delle sanzioni disciplinari tramite “raccomandata a.r., raccomandata a mano o posta elettronica certificata”.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, operando una distinzione cruciale:

  • Forma dell’atto: La legge (art. 2, L. n. 604/1966) richiede la forma scritta per la validità del licenziamento, requisito che nel caso di specie era stato rispettato.
  • Modalità di comunicazione: La clausola del CCNL, secondo la Cassazione, non istituisce una “forma convenzionale” ai sensi dell’art. 1352 c.c., la cui violazione comporterebbe la nullità. Essa disciplina unicamente la fase successiva della trasmissione dell’atto, senza prevedere una sanzione di inefficacia in caso di utilizzo di un mezzo diverso.

Poiché il licenziamento è un atto recettizio e il lavoratore aveva pacificamente ricevuto la comunicazione (tanto da averla impugnata), l’atto ha raggiunto il suo scopo. L’inosservanza delle modalità di invio previste dal CCNL non incide quindi sulla validità del recesso, se il requisito legale della forma scritta e il principio del raggiungimento dello scopo sono soddisfatti.

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