Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l’INPS è intervenuta in materia di ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria istituiti ai sensi del D.Lgs. 509/1994.
Nel recepire l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione sentenza n. 26039/2019), l’INPS ha superato il precedente indirizzo amministrativo, chiarendo l’esistenza di un diritto generale per i professionisti alla ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione Separata INPS e alle casse professionali.
Nel rispetto del principio della natura contributiva della Gestione Separata, vengono introdotti dei limiti con riferimento alla platea dei soggetti ammessi alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata INPS, per cui non saranno ammesse le domande di chi possiede periodi contributivi precedenti al 1° aprile 1996; inoltre, non saranno ammesse ricongiunzioni parziali e le domande dovranno riguardare tutti i contributi maturati presso le altre casse professionali.
Le nuove disposizioni sono già operative e si applicano sia alle nuove domande che verranno presentate dal 9 febbraio 2026 in poi che ai ricorsi e alle domande pendenti e non ancora definiti alla medesima data.
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