La Corte di Cassazione chiarisce il diritto dei condomini ad accedere alla documentazione e all’anagrafe condominiale, definendo i limiti dell’opposizione della privacy.

La Cassazione rafforza la trasparenza nei condomini: accesso ai documenti e limiti della privacy

Con l'ordinanza n. 7823 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha rafforzato il diritto alla trasparenza dei singoli condomini nell'accesso alla documentazione condominiale, inclusa l'anagrafe. La Corte ha censurato la decisione di merito che aveva negato a una condomina l'accesso ai documenti sulla base di vizi formali della richiesta e di un'errata interpretazione dei limiti imposti dalla normativa sulla privacy.

Questi i principi contenuti nella pronuncia:

  • La richiesta di accesso alla documentazione non richiede formule sacramentali. In base al principio generale di libertà delle forme, la richiesta di un condomino di visionare i documenti non può essere respinta solo perché formulata in maniera lessicalmente diversa da quanto previsto dalla legge (ad esempio, chiedendo di "ricevere" i documenti anziché di "prenderne visione"). Ciò che rileva è la sostanza della richiesta di esercitare un proprio diritto.
  • L'onere della prova sull'intralcio all'amministrazione grava sul condominio. A fronte della richiesta di accesso ai documenti da parte di un condomino, spetta all'amministratore, o al condominio che resiste in giudizio, dimostrare che tale richiesta sia inesigibile o incompatibile con le modalità di organizzazione dell'ufficio, ad esempio perché formulata in modo pretestuoso o a ridosso di scadenze tali da intralciare l'attività gestionale.
  • Il diritto alla privacy non può essere genericamente opposto per negare l'accesso all'anagrafe condominiale. La Cassazione chiarisce che il legislatore, con la riforma del 2012, ha già operato un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei singoli e il diritto alla trasparenza della gestione. Il singolo condomino ha diritto di accedere ai dati contenuti nel registro dell'anagrafe condominiale e di conoscere le spese e gli inadempimenti degli altri partecipanti, senza che sia necessario il loro consenso. Il trattamento di tali dati da parte dell'amministratore trova la sua base giuridica nell'adempimento di un obbligo di legge e nel legittimo interesse dei condomini al controllo della gestione.
  • Il limite della privacy riguarda la diffusione a terzi. L'unico vero limite posto a tutela della privacy consiste nel divieto di divulgare informazioni personali, come le morosità, al di fuori dell'ambito condominiale (ad esempio mediante affissione in bacheche accessibili a terzi). La comunicazione dei dati tra i condomini, invece, è lecita e funzionale alla corretta amministrazione e al controllo sull'operato dell'amministratore.

 

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