Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che la nullità della notifica non impedisce l’interruzione della prescrizione: la rinnovazione sana il vizio con effetti retroattivi, salvo colpa del notificante.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite: Sanatoria ex tunc della prescrizione e nullità della notifica

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6474 del 18 marzo 2026, ha risolto un contrasto giurisprudenziale in materia di interruzione della prescrizione a seguito di notificazione affetta da nullità.

Il principio di diritto
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale anche qualora questo non sia inizialmente pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a causa di una notificazione nulla. La successiva rinnovazione dell'atto comporta la sanatoria ex tunc (con effetti retroattivi) del vizio.

Tale effetto retroattivo incontra un unico limite: il destinatario può eccepire e dimostrare la sussistenza di una colpa specifica del notificante nel mancato perfezionamento della notifica originale.

Punti chiave:

  • Superamento del formalismo: La Corte privilegia il principio di strumentalità delle forme e il diritto al "giusto processo", volto a favorire una decisione nel merito piuttosto che arresti procedurali.
  • Interpretazione dell'art. 291 c.p.c.: Il termine "decadenza" contenuto nella norma deve essere inteso in senso ampio, includendo anche l'istituto della prescrizione, in coerenza con la ratio della sanatoria.
  • Bilanciamento degli interessi: Il sistema tutela il notificante "incolpevole" che ha manifestato la volontà di esercitare il diritto, ponendo a carico del destinatario un onere di attesa (pati), a meno che non venga provata la negligenza della controparte.
  • Efficacia della rinnovazione: Se la notifica è nulla (e non inesistente), la rinnovazione ordinata dal giudice o effettuata spontaneamente ripristina la pendenza del processo e gli effetti interruttivi della prescrizione fin dalla data del primo tentativo.

Consulta il testo:
https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260318/snciv@sU0@a2026@n06474@tS.clean.pdf

 

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