Corte di Cassazione, ordinanza n. 7247/2026: chiarimenti su compenso dell’amministratore di condominio, limiti dei poteri in prorogatio e nullità della nomina senza indicazione analitica del compenso.

Corte di Cassazione: Il diritto al compenso e poteri dell’amministratore in prorogatio

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7247 del 26 marzo 2026, ha statuito principi fondamentali in materia di compensi dell'amministratore di condominio e limiti ai poteri gestori in caso di cessazione dell'incarico.

Il principio di diritto
La S.C. ha chiarito che, ai sensi dell’art. 1129, comma 8, c.c. (introdotto dalla L. 220/2012), l'amministratore cessato dalla carica per scadenza del termine, revoca o dimissioni, non conserva la pienezza dei poteri né il diritto al compenso per l'attività ulteriormente svolta. Egli è tenuto esclusivamente a espletare le attività urgenti necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni, in attesa della nomina del successore.

Punti chiave:

  • Nullità "testuale" della nomina: La mancata specificazione analitica del compenso all'atto dell'accettazione della nomina o del suo rinnovo determina la nullità della stessa ex art. 1129, comma 14, c.c.. Tale vizio è rilevabile d'ufficio e non è sanabile mediante la successiva approvazione del rendiconto consuntivo.
  • Limiti alla prorogatio imperii: Viene superato l'orientamento che riconosceva all'amministratore ad interim il diritto al compenso pieno. La permanenza in carica oltre la scadenza legale senza formale rinnovo non integra una "conferma tacita", ma un rapporto giuridico nuovo limitato alle sole urgenze indifferibili.
  • Onere probatorio per le anticipazioni: Il credito dell'ex amministratore per il rimborso delle somme anticipate non è provato dal mero disavanzo contabile in bilancio. Ai sensi dell'art. 1720 c.c., l'amministratore deve offrire la prova rigorosa degli esborsi effettuati con fondi propri.
Consulta il testo:
https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260326/snciv@s20@a2026@n07247@tO.clean.pdf

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