La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27/2026, ha dichiarato l’illegittimità parziale degli artt. 34 e 623 c.p.p., stabilendo l’incompatibilità del giudice dell’esecuzione nel giudizio di rinvio dopo annullamento della Cassazione, a tut

Corte Costituzionale: incompatibilità del giudice dell'esecuzione nel giudizio di rinvio

Con la sentenza 27/2026, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a) c.p.p. “nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 669 del medesimo

Punti chiave:

  • Il Caso: La questione è nata dal giudizio di rinvio riguardante una richiesta di revoca per ne bis in idem ex art. 669 c.p.p. , assegnata in sede di merito ai medesimi giudici (persone fisiche) che avevano emesso l'ordinanza poi annullata dalla Cassazione.
  • Forza della Prevenzione: La Corte ha ravvisato la violazione del principio di terzietà (art. 111 Cost.) , evidenziando il rischio che il magistrato sia condizionato dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa sulla medesima res iudicanda.
  • Natura del Giudizio: Sebbene il provvedimento dell'esecuzione sia l'ordinanza , l'accertamento dell'identità del fatto non è automatico , ma costituisce un "frammento di cognizione" che richiede lo scrutinio del materiale probatorio e valutazioni tecnico-giuridiche.
  • Disparità di Trattamento: Viene censurato il contrasto con l'art. 3 Cost., poiché nella fase di cognizione l'incompatibilità del giudice in sede di rinvio è già prescritta dall'art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p. , mentre per le ordinanze sussisteva una lacuna normativa ritenuta irragionevole.
  • Effetti: A seguito dell'annullamento della Suprema Corte, non può partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha già pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di revoca ex art. 669 c.p.p..

Consulta il testo della sentenza:
https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2026/27

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