Con la sentenza n. 1551 del 23 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha risolto una questione di particolare rilievo in materia successoria, stabilendo che la permanenza dei figli nella casa familiare non configura l'acquisto dell'eredità "ex lege" per mancato inventario.
Punti chiave:
Il Caso: La vicenda trae origine da un ricorso proposto da una società creditrice contro i figli di una de cuius, sostenendo che questi fossero diventati eredi puri e semplici per essere rimasti nel possesso dell'immobile materno senza redigere l'inventario nei termini di legge. Mentre per il coniuge superstite era stato riconosciuto il diritto di abitazione ex art. 540 c.c., per i figli i giudici di merito avevano ritenuto che la coabitazione integrasse un possesso rilevante ai fini dell'art. 485 c.c.
Esclusività del diritto del coniuge: Il diritto di abitazione e di uso della casa familiare (art. 540, comma 2, c.c.) si acquista automaticamente all'apertura della successione come legato ex lege. Tale diritto spetta in via esclusiva al coniuge superstite, il quale pur essendo contemporaneamente chiamato all'eredità a titolo universale, esercita sulla casa familiare un possesso fondato sul legato ex lege (art. 540 c.c.), che è indipendente dalla chiamata ereditaria e non configura il possesso di beni ereditari ai sensi dell'art. 485 c.c.
La Posizione dei figli coabitanti: La Corte ha chiarito che la permanenza dei figli sotto lo stesso tetto, se giustificata dal preesistente rapporto familiare e dalla convivenza con il genitore superstite (titolare del diritto di abitazione), non può essere qualificata come "possesso di beni ereditari" ai sensi dell'art. 485 c.c..
Inconfigurabilità del possesso ai fini dell'art. 485 c.c.: Poiché il godimento della casa compete esclusivamente al coniuge, i figli non hanno un titolo autonomo di possesso o detenzione sui beni ereditari che imponga loro l'onere dell'inventario.
Effetti sulla decadenza: Di conseguenza, il decorso del termine di tre mesi senza inventario non comporta per i figli l'assunzione automatica della qualità di erede. Resta ferma per loro la possibilità di rinunciare all'eredità o di attendere il termine decennale di prescrizione, salvo l'esperimento dell'actio interrogatoria (art. 481 c.c.)
Consulta il testo della sentenza:
https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260123/snciv@s20@a2026@n01551@tS.clean.pdf