Con l'ordinanza n. 32264 dell'11 dicembre 2025, la Sezione Seconda Civile della Suprema Corte ha delineato i confini della responsabilità del mediatore e del tecnico professionista in ordine alla regolarità edilizia degli immobili.
Punti chiave:
Il Caso: Un venditore agiva contro l'agenzia immobiliare e lo studio tecnico (Studio GPA) dopo aver scoperto difformità urbanistiche che avevano ostacolato la vendita, costringendolo a praticare uno sconto di 19.000 euro e a concedere l'immobile in comodato al promissario acquirente.
Limiti del dovere informativo del mediatore: La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 1759 c.c., il mediatore deve comunicare le circostanze note o conoscibili con la diligenza professionale. Tuttavia, se nel mandato di mediazione il venditore garantisce la conformità urbanistica (barrando l'apposita casella), l'agente non è tenuto a compiere indagini tecniche suppletive (come l'accesso agli atti in Comune), potendo fare affidamento sulla dichiarazione del cliente.
Responsabilità del tecnico: È stata confermata la responsabilità dello Studio Tecnico. Il geometra, incaricato di verificare la regolarità del bene ai fini di una precedente donazione, è venuto meno ai doveri di diligenza non riscontrando l'abuso, inducendo così il cliente in un erroneo convincimento sulla commerciabilità del bene.
Danni non risarcibili (Nesso causale): La Cassazione ha rigettato la richiesta di risarcimento per lo sconto sul prezzo e per il valore locativo del comodato. Tali perdite non sono state considerate "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento del tecnico (art. 1223 c.c.), ma l'esito di scelte negoziali autonome del venditore dirette a rimediare ai tempi della Pubblica Amministrazione per la sanatoria.
Consulta il testo:
https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20251211/snciv@s20@a2025@n32264@tO.clean.pdf